PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. La detrazione degli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 spetta per un importo pari al totale degli oneri stessi, nel limite di 4.000 euro annui, alle persone fisiche che:

          a) sono assoggettate, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a un sistema pensionistico a carattere integralmente o parzialmente contributivo;

          b) hanno stipulato contratti di mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui piano di ammortamento della quota capitale non supera i trenta anni.

      3-ter. Non possono accedere alla detrazione di cui al comma 3-bis le persone fisiche che hanno acquistato l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

          a) dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado;

          b) dal soggetto convivente o dai suoi parenti o affini entro il terzo grado;

          c) nell'ambito di procedure di dismissione del patrimonio immobiliare di enti o fondi immobiliari, quando la transazione è avvenuta a un prezzo agevolato rispetto a quello di mercato».